05/10/2010
Tutte le sedi della tutela individuale della CGIL - UVL, CAAF, SOL ed INCA - confermano che cresce in modo preoccupante la richiesta di informazione sugli ammortizzatori sociali.
L’uscita dalla crisi non è all’orizzonte. Tutte le sedi della tutela individuale della CGIL -UVL , CAAF, SOL e INCA- confermano che cresce in modo preoccupante la richiesta di informazione sugli ammortizzatori sociali.
I dati dicono che in molti casi la Cassa integrazione “ordinaria” si sta trasformando in “straordinaria” e che aumentano in modo esponenziale le proroghe delle Cassa integrazione in deroga.
Ma come si presenta il quadro degli ammortizzatori sociali sui quali pende una riforma tanto invocata ma mai realizzata? Ecco una piccola mappa.
La Cig ordinaria. E’ concessa per un massimo di 13 settimane, più eventuali proroghe, fino a 12 mesi. In determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi. Corrisponde all'80% della retribuzione globale.
La Cig straordinaria. Dura al massimo 12 mesi per le crisi aziendali, 24 mesi per la riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale, 18 mesi per i casi di procedure esecutive concorsuali. Corrisponde all'80% della retribuzione globale.
La Cig in deroga. Riguarda le aziende Artigiane non rientranti nella normativa sulla CIGS e le imprese industriali fino a 15 dipendenti. Spetta anche agli apprendisti e ai contratti di somministrazione con una anzianità presso l’impresa di almeno 90 giorni.E’ regolata d accordi con le regioni.
La Disoccupazione ordinaria. E’ corrisposta per 8 mesi, ma può durare fino a dodici mesi se il disoccupato ha superato i 50 anni di età. L'indennità in pagamento nel corso del 2009 è calcolata nel seguente modo:ai lavoratori con età inferiore a 50 anni spetta il 60% della retribuzione per i primi sei mesi e il 50% per il settimo mese e ottavo mese; per i lavoratori con età pari o superiore a 50 anni spetta analogo trattamento. Si aggiunge il 40% per i mesi successivi all’ottavo.
La Disoccupazione a requisiti ridotti Per i primi 120 giorni l'indennità giornaliera non può superare il 35% della retribuzione media giornaliera; la percentuale sale al 40% per i periodi successivi, fino ad un massimo di 180 giornate.
La Disoccupazione speciale. Per i lavoratori dipendenti agricoli e non agricoli spetta nella misura del 66% della retribuzione media convenzionale congelata al 1996 o, se superiore, sul salario contrattuale; agli iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per un numero di giornate da 101 a 150, nella misura del 40%. Dura fino ad un massimo di 90 giornate.
L’Indennità di reinserimento. E’ previsto per il 2009 il raddoppio di questa indennità, concessa “una tantum” ai collaboratori a progetto, con un unico datore di lavoro, che perdono il lavoro. L’indennità passa dal 10% dell'ultima retribuzione annuale al 20%.
L’Indennità di mobilità. La durata varia in relazione all'età del lavoratore al momento del licenziamento e all'ubicazione dell'azienda.
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Età del lavoratore
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Aziende del centro-nord
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Aziende del mezzogiorno
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Fino a 39 anni
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12 mesi
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24 mesi
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da 40 a 50 anni
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24 mesi
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36 mesi
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oltre 50 anni
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36 mesi
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48 mesi
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Per i primi 12 mesi è il 100% del trattamento di Cassa integrazione straordinaria.Per i periodi successivi l’In generale il periodo indennizzabile non può superare anzianità aziendale del lavoratore.80% .