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Precisazioni del Ministero del lavoro
Elevazione età pensionabile delle dipendenti iscritte ai Fondi esclusivi
Le Poste Italiane e le Ferrovie dello Stato hanno richiesto un parere al Ministero del lavoro circa l'applicabilità dei nuovi limiti di età previsti per le lavoratrici iscritte ai fondi esclusivi anche al personale femminile posto alle loro dipendenze.
11/12/2009

Le Poste Italiane e le Ferrovie dello Stato hanno richiesto un parere al Ministero del lavoro
circa l'applicabilità dei nuovi limiti di età previsti per le lavoratrici iscritte ai fondi esclusivi anche al personale femminile posto alle  loro dipendenze.
In risposta al quesito di Poste Italiane, il Ministero con nota n. 04/UL/0001219/P del 12.11.09 ha precisato che l'innalzamento dell'età pensionabile non si applica alle dipendenti di questo gruppo.

Ciò vuol dire, che per le lavoratrici delle Poste continua a valere il limite di età di 60 anni quale requisito anagrafico minimo per poter accedere a domanda alla pensione di vecchiaia anticipatamente rispetto all'età pensionabile per loro stabilita  a 65 anni.

Nell'argomentare le ragioni dell'esclusione, il Ministero non prende in esame il dettato normativo – che ricordiamo ha come soggetto le iscritte ai fondi esclusivi senza alcuna distinzione - ma richiama i  contenuti della sentenza della Corte di Giustizia europea, sottolineando il fatto  che la violazione del principio di parità è stata riscontrata unicamente nei confronti delle dipendenti delle pubbliche amministrazioni iscritte all'Inpdap.

Ne consegue,  secondo il Ministero, che il dispositivo di legge attuativo della giurisprudenza comunitaria, che ha innalzato l'età pensionabile delle pubbliche dipendenti, non si applica al personale femminile di Poste italiane in quanto trattasi di lavoratrici private iscritte all'Ipost., fermo restando che per ogni altro aspetto pensionistico la normativa di riferimento per  Ipost è quella prevista per i dipendenti civili dello Stato (DPR n. 1092/73).

Se per il Ministero del lavoro  l'ambito applicativo della legge è circoscritto al solo personale femminile delle pubbliche amministrazioni iscritto all'Inpdap,  possiamo ragionevolmente ritenere  che dall'applicazione dei nuovi limiti di età è escluso  anche  il personale femminile  delle Ferrovie dello Stato iscritto all'Inps ed  il personale femminile delle aziende privatizzate (es. municipalizzate) che ha mantenuto l'iscrizione  all'Inpdap.

Sempre in tema di precisazioni va segnalata anche la nota prodotta dall'Anci in data  20 ottobre 2009  in risposta ad un quesito posto dall'Unione dei comuni della bassa Romagna nei quali l'età pensionabile delle dipendenti è fissata a 60 anni.

Al riguardo l'Anci afferma che, per effetto del combinato disposto dell'art. 22-ter della legge n. 102/09 e dell'art. 2, c.21, della legge n. 335/95,  l'innalzamento graduale dell'età pensionabile riguarda sia le lavoratrici che  a domanda possono andare in pensione anticipatamente rispetto al limite di età fissato a 65 anni  sia  le dipendenti la cui età pensionabile è stabilità a 60 anni, come nel caso specifico delle dipendenti comunali.

Ricordiamo che l'entrata in vigore dei nuovi limiti di età è fissata al 1 gennaio 2010.  Se si eccettua la salvaguardia espressamente prevista dalla legge in favore delle dipendenti che al 31 dicembre 2009 hanno compiuto 60 anni, a tutt'oggi non sono state ancora risolte alcune situazioni che necessiterebbero di un chiarimento.

In primis, non è definita la sorte delle dipendenti che,  cessate dal servizio, avevano chiesto l'autorizzazione ai versamenti volontari al fine di conseguire la pensione Inpdap al compimento del 60° anno di età. Analoga situazione riguarda le eventuali dipendenti collocate  in mobilità prima del varo della legge sui nuovi limiti di età. Come pure nulla è stato precisato per le lavoratrici che anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 102/09 avevano presentato domanda di cessazione dal servizio nell'anno 2010 maturando in quell'anno l'età di 60 anni. 








    

 

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